(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio di primo grado, vertente in materia divisoria, risulti affetta da nullitā nei confronti di uno dei partecipanti alla comunione da sciogliere, rimasto assente in quella fase processuale, il giudice dell'appello non deve dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto la riassunzione č giā tempestivamente avvenuta con riguardo agli altri litisconsorzi necessari, ma, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., č tenuto a rimettere la causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.