(massima n. 1)
Nel procedimento camerale, promosso con reclamo avverso il decreto reso dal tribunale in tema d'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale (art. 274 secondo comma c.c.), l'audizione delle parti, in difetto di espressa previsione, non è necessaria, e quindi, può essere omessa dalla Corte d'appello, ove non ne ravvisi l'opportunità.