(massima n. 1)
Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970, ha deciso sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell'assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la forma in concreto rivestita da tale provvedimento, decorre dalla data della sua notificazione, trattandosi di provvedimento dato nei confronti di più parti. Pertanto non può ritenersi tardivo il ricorso proposto dalla parte che non aveva ricevuto notificazione alcuna e presentato in forma di memoria nel procedimento di impugnazione promosso tempestivamente dall'altra parte. (Nella specie il tribunale aveva deciso in camera di consiglio con sentenza e non con decreto motivato. Il reclamo era stato presentato da un sola parte, mentre l'altra aveva depositato tardivamente una memoria, sostenendo trattarsi di appello incidentale tardivo. La S.C., affermando che la tempestività del reclamo deve essere stabilita con riferimento alla data di notificazione del provvedimento impugnato, che nella specie era mancata, ha formulato il principio enunciato dalla massima che precede).