(massima n. 1)
Con riguardo al decreto reso al tribunale in esito al procedimento camerale per la concessione al coniuge divorziato della quota di pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite (ex art. 9 L. n. 898 del 1970), il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739 comma secondo c.p.c., decorre dalla data della notificazione del decreto stesso al procuratore costituito (art. 285 c.p.c.); non da quello della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di pił parti.