(massima n. 1)
L'art. 739 c.p.c. secondo cui, il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se č pronunziato in confronto di pił parti, č reclamabile entro dieci giorni dalla sua notificazione non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c. per le impugnazioni in genere; con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio (nella specie, decreto della Corte d'appello che conferma l'ammissibilitą dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternitą) decorre dalla notificazione del provvedimento.