(massima n. 1)
A norma del secondo comma dell'art. 739 c.p.c., nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di pił parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento č idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo o su istanza di quell'ausiliare; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l'assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la notifica del decreto del tribunale in ordine all'ammissibilitą dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternitą o maternitą naturale, di cui all'art. 274 c.c., eseguita dal cancelliere del giudice a quo, o su istanza di detto ausiliare, non č idonea a determinare la decorrenza del termine breve per il reclamo avverso detto provvedimento.