(massima n. 1)
In tema di decadenza dal diritto di impugnazione dei decreti del tribunale (impugnazione che, secondo il combinato disposto degli artt. 739, 285 c.p.c., va proposta, sotto forma di reclamo, nel termine di «dieci giorni dalla notifica qualora il decreto sia stato pronunciato nei confronti di pił parti», notifica che, ai fini della decorrenza del termine predetto, va eseguita «su istanza di parte»), deve ritenersi inammissibile, perché tardivo, il reclamo, presentato oltre i dieci giorni dalla notifica richiesta ed eseguita a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato quale rappresentante ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il decreto del tribunale di inammissibilitą della domanda proposta ex lege n. 117/1988 (in tema di responsabilitą dei magistrati), atteso che la notifica del decreto de quo deve ritenersi ritualmente richiesta da soggetto (l'Avvocatura distrettuale dello Stato) a ciņ abilitato.