(massima n. 1)
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di pił parti, la notificazione del decreto č idonea a far decorrere tanto per il destinatario della notifica che del notificante il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, c.p.c., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei permini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall'art. 327 c.p.c.