(massima n. 1)
Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status — come avviene, ex art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie —, esso deve essere completato con le forme adeguate all'oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente; con la conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente extra districtum e da altro abilitato nel distretto ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura, è affetto da nullità insanabile.