(massima n. 1)
In ordine alla legittimazione ed all'interesse dei terzi interessati ad agire in via contenziosa contro un provvedimento di volontaria giurisdizione autorizzativo di un atto lesivo di un loro diritto, occorre distinguere a seconda che i vizi del provvedimento comportino, o non, la nullità dell'atto autorizzato. Ove tale nullità sussista, l'azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Se, invece, i vizi o, addirittura, la mancanza dell'autorizzazione non sono causa di nullità dell'atto autorizzato, in quanto l'autorizzazione non attiene ad un requisito essenziale di questo, bensì alla considerazione di particolari interessi che possono essere soddisfatti anche in assenza di essa o che comunque, non sono tutelabili senza un apposita domanda dei portatori degli interessi medesimi, i soggetti diversi da tali interessati non sono legittimati all'azione dichiarativa dei vizi dell'autorizzazione o non hanno interesse a proporla. In particolare, essi non vi hanno interesse anche se la stessa autorizzazione sia nulla, in quanto tale nullità comporta la semplice annullabilità dell'atto, che non potrebbe essere da essi opposta; non sono legittimati, ove il provvedimento autorizzatorio sia annullabile, poiché allora questo atto disposto a tutela di un particolare interesse, potrà essere annullato solo su istanza del portatore di tale interesse (salvo i casi di annullabilità assoluta).