(massima n. 1)
Anche nel procedimento camerale (nella specie, per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, ex art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), cosģ come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualitą di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualitą di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullitą del provvedimento camerale emesso inter alios.