(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dal tribunale adito in sede di impugnazione avverso la radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi, pronunciata nei confronti di un iscritto ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166 ha natura di decreto, perché il quinto comma di quest'ultimo articolo stabilisce che la decisione sia adottata in camera di consiglio, e l'art. 737 c.p.c. prevede che, salvo diverse disposizioni, tali pronunce assumano la forma del decreto motivato. Ne consegue che nel caso in cui erroneamente il tribunale definisca il giudizio impugnatorio con sentenza, resta fermo il regime giuridico del reclamo al giudice di appello avverso quest'ultima, ed in particolare il termine di dieci giorni per proporlo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, c.p.c., mentre invece il ricorso nel pił lungo termine previsto dagli artt. 325 e ss. c.p.c. č ammissibile soltanto se la decisione che conclude il procedimento camerale č, per legge, adottare con sentenza.