(massima n. 1)
Il decreto - reso nel vigore dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 - con il quale si sia disposta l'attribuzione della pensione al coniuge divorziato, al pari di tutti i decreti camerali, non č appellabile, ma reclamabile ai sensi e nel termine di cui all'art. 739, secondo comma, c.p.c., senza che la durata di tale termine possa suscitare dubbi di legittimitą costituzionale, perché, sebbene inferiore a quella propria del termine per impugnare le decisioni emesse in esito all'ordinario processo di cognizione, č certamente idonea a consentire - stante la natura del provvedimento camerale, la limitatezza del suo contenuto e l'essenzialitą della motivazione che esso richiede - l'apprestamento di adeguato gravame.