(massima n. 1)
Il decreto, con cui il tribunale dispone l'ispezione dell'amministrazione di una società, è suscettibile di reclamo alla corte di appello a norma degli artt. 739 e 742 bis c.p.c., sia perché l'art. 2409 c.c. non pone alcuna distinzione tra i provvedimenti istruttori e quelli conclusivi della procedura - da adottarsi tutti in forma di decreto a norma dell'art. 103 disp. att. c.c. -, sia perché l'ordine d'ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, non riducibile ai poteri esercitabili nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio e tale da giustificarne l'immediata impugnabilità.