(massima n. 1)
Non č impugnabile con reclamo al presidente della corte di appello il provvedimento con il quale il presidente del tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 3 L. n. 77 del 1955 (come modificato dall'art. 12 della L. n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l'impugnabilitą e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.