(massima n. 1)
Anche se assoggettati alla disciplina dell'art. 534 e ss. c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art. 748 c.p.c., gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore precedente, e possono essere, pertanto, oggetto non della opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ma, se si tratta di provvedimenti pronunciati dal giudice che ha autorizzato la vendita per la soluzione delle questioni sorte nel corso di questa, del reclamo previsto dall'art. 739 dello stesso codice (nella specie, si trattava del decreto con il quale il tribunale, provvedendo su una richiesta di istruzioni del notaio incaricato della vendita, aveva dichiarato inammissibile l'offerta di aumento di sesto presentata, dopo l'aggiudicazione, da una delle parti che avevano partecipato all'asta).