(massima n. 1)
I provvedimenti del tribunale sull'ammissibilitą dell'azione di dichiarazione di paternitą o maternitą naturale ex art. 274 c.c. sono reclamabili, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione o, in difetto di questa, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., ancorché trattisi di provvedimenti di natura decisoria che attengono a diritti soggettivi o a status.