(massima n. 1)
Il procedimento per la modificazione dei provvedimenti della separazione riguardanti i coniugi e la prole, regolato dall'art. 710 c.p.c., nel testo introdotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., ancorché erroneamente emesso sotto forma di sentenza, dovendo applicarsi, anche nell'indicata ipotesi, la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto, prevista in via generale dalla legge.