(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, poiché i relativi provvedimenti, sono legittimamente assunti in sede camerale, agli stessi č applicabile la disciplina dell'art. 739, terzo comma, c.p.c., relativa alla non reclamabilitą, salvo che la legge disponga altrimenti, dei decreti pronunciati in camera di consiglio dalla Corte d'appello.