(massima n. 1)
Integra esclusivamente il reato di cui all'art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantitą di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente.