(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato di cui all'art. 632 c.p. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integritą dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti.