(massima n. 1)
Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 c.p. č l'integritā dell'altrui proprietā immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento. Costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie. Pertanto per la sussistenza del reato non č essenziale che l'azione sia rivolta all'appropriazione, totale o parziale, dell'altrui immobile o all'acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entitā da determinare conseguenze dannose sull'integritā dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti. (Nella fattispecie l'immutazione era stata realizzata mediante l'apertura di una strada e la creazione di due piazzali).