(massima n. 1)
Non è configurabile il tentativo in ordine al furto d'uso. Invero, tale minore incriminazione del delitto di furto richiede, quanto all'elemento oggettivo, l'avvenuta restituzione, e questa a sua volta presuppone l'avvenuto impossessamento della cosa sottratta e il susseguente uso, sia pure momentaneo, della cosa stessa. Né alla restituzione può essere equiparata la semplice intenzione di restituire. Da ciò consegue l'inammissibilità del tentativo, che presuppone il non avvenuto impossessamento. Il furto d'uso non è configurabile quando ricorre una delle aggravanti previste nei primi quattro numeri dell'art. 625 c.p.