(massima n. 1)
In tema di furto d'uso, la riconsegna (salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) della cosa sottratta allo scopo di farne uso temporaneo e con intento di successiva restituzione immediata rimane, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1089 del 1988, un elemento caratterizzante dell'attenuata fattispecie incriminatrice non tanto perché l'omessa restituzione si risolve nel recesso dall'originario proposito implicante — anche quando la cosa sia stata contestualmente abbandonata — quella forma di impossessamento che è propria del furto comune, ma soprattutto perché è proprio la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito.