(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.