(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 617 quater, comma secondo, c.p. nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617 quater, comma primo), in quanto la ratio della tutela penale č quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.