(massima n. 1)
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante dell'essere il sistema di interesse pubblico non č sufficiente la qualitą di concessionario di pubblico servizio rivestita dal titolare del sistema, dovendosi accertare se il sistema informatico o telematico si riferisca ad attivitą direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni generali della collettivitą (Nel caso di specie, relativo a gestore di rete di telefonia, la S.C. ha affermato la necessitą di accertare se la condotta dell'imputato abbia riguardato la rete stessa ovvero la rete "parallela" predisposta per la gestione del credito).