(massima n. 1)
L'occulta collocazione all'interno di un'autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d'installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.), non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono, né quello d'interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), non essendo qualificabile l'autovettura come luogo di privata dimora.