(massima n. 2)
La reciprocitą dei comportamenti molesti non esclude la configurabilitą del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un pił accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumitą propria o di persone ad essa vicine o della necessitą del mutamento delle abitudini di vita (Fattispecie relativa a provvedimento "de libertate").