(massima n. 1)
Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma č sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o via internet o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenitā e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento č configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica.