(massima n. 1)
Integra il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di pił persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre.