(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione).