(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 611 c.p. č un reato fine a sé stesso che si esaurisce nell'usare violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato. Qualora il reato determinato sia connesso con altro reato non necessariamente conseguenziale, ma costituente il fine principale che si propone di conseguire l'agente, il reato mezzo, che non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante per realizzare il reato fine, resta aggravato dal nesso teleologico previsto dall'art. 61 n. 2, c.p. che inerisce sempre al reato mezzo e non giā al reato fine.