(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 611 c.p. richiede tanto il dolo generico, consistente nella volontā cosciente e libera di usare violenza o minaccia a una persona, quanto il dolo specifico, che č dato dal fine di costringere la persona violentata o minacciata a commettere un fatto preveduto come reato.