(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 611 c.p. si consuma nel momento stesso della minaccia o violenza esercitata al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato. A differenza dell'istigazione non interessa che il reato-fine venga poi commesso o non possa commettersi immediatamente, ovvero sia subordinato ad un termine o ad una condizione. L'impossibilitą del delitto per inidoneitą dell'azione va esaminata pertanto in relazione all'ipotesi tipica di cui all'art. 611 c.p. e non al reato-fine.