(massima n. 1)
Non integra il delitto di minaccia la condotta di colui che mostri un'arma, non gią al fine di restringere la libertą psichica del minacciato, bensģ al fine di prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il delitto in questione nella condotta del soggetto che nel corso di un diverbio con altro soggetto, rientra in casa, si arma di un fucile da caccia e, rivolgendosi all'avversario, pronuncia la seguente espressione: «adesso voglio vedere se mi fai pił paura»).