(massima n. 1)
In tema di reati contro la libertą sessuale commessi in danno di persona minore di anni quattordici, l'ignoranza, da parte del soggetto agente, dell'etą della persona offesa scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile, in ragione della necessitą di interpretare l'art. 609 sexies c.p. in aderenza al principio di personalitą della responsabilitą penale di cui all'art. 27, comma primo, Cost., secondo quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007; detta ignoranza inevitabile non puņ tuttavia fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'etą superiore a quella effettiva essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane etą, un «impegno» conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.