(massima n. 1)
Il genitore esercente la potestą sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui risponde penalmente, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., di tali atti, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilitą dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilitą dell'azione doverosa incombente sul «garante»; c) dalla possibilitą oggettiva di impedire l'evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione di responsabilitą dell'imputato il quale, oltre ad avere egli stesso compiuto atti di violenza sessuale sui figli minori, aveva anche consentito che alcuni di costoro commettessero analoghi atti su altri fratelli e su estranei).