(massima n. 1)
La nozione di atti sessuali, contenuta nell'art. 609 bis c.p. č, per quanto attiene all'elemento oggettivo del reato, la somma in un'unica categoria generale delle due nozioni, previgenti alla legge n. 66 del 1996, di congiunzione carnale e di atti di libidine e trova il suo fondamento nel mutato oggetto giuridico dei reati sessuali e nell'esigenza di evitare alla vittima invasive indagini processuali.