(massima n. 1)
I reati di violenza sessuale offendono la libertā personale intesa come libertā di autodeterminazione a compiere un atto sessuale, e non giā la libertā morale della vittima, oppure il pudore e l'onore sessuale. Ne consegue che non ogni atto espressivo della concupiscenza dell'agente configura un atto sessuale idoneo a ledere la libertā di determinazione sessuale del soggetto passivo, essendo indispensabile che tale atto offenda la sfera della sessualitā fisica della vittima. La nozione di atti sessuali č, in pratica, la somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti: non possono essere inclusi in tale nozione quei comportamenti quali un gesto di esibizionismo sessuale o un atto di autoerotismo compiuto davanti a terzi che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non si concretano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero non coinvolgono la corporeitā di quest'ultimo.