(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto giuridicamente corretto l'inquadramento nella fattispecie di molestie, sanzionata a norma dell'art. 660 anziché, in quella di cui all'art. 609 bis c.p., della condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel «toccamento dei glutei» di una donna contro la volontą di quest'ultima).