(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 609 bis, comma secondo, c.p. (induzione all'atto sessuale con abuso delle condizioni di inferioritā della persona offesa), non č necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente che questa venga spinta verso l'atto sessuale, anche a seguito di un opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale.