(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeitą sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertą di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalitą dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.