(massima n. 2)
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell'abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilitā per aver violato l'obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestā genitoriale, di impedire il fatto).