(massima n. 1)
Non integra concorso nell'altrui reato di violenza sessuale il mero "voyeurismo", salvo che l'atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza in modo tale da contribuire a sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione.