(massima n. 1)
In tema di reati contro la libertą sessuale,ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'attenuante speciale del fatto di minore gravitą, prevista dall'art. 609 bis, terzo comma, c.p., deve farsi riferimento oltre che alla materialitą del fatto a tutte le modalitą della condotta criminosa ed al danno arrecato alla parte lesa, ovvero agli elementi indicati dal primo comma dell'art. 133 c.p., ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al secondo comma dello stesso articolo 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.