(massima n. 1)
Il consenso del minore al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della "minore gravità". (Nella specie, gli atti sessuali, consistenti in leggeri toccamenti, erano di minima intrusività, e la vittima, quattordicenne, aveva intrapreso una relazione sessuale con l'imputato, liberamente accettata e voluta).