(massima n. 1)
In tema di atti sessuali compiuti in danno di persona in condizioni di inferiorità psichica, la semplice mancanza di resistenza della parte offesa sia nella fase iniziale che durante lo svolgimento dell'atto, non preceduto o accompagnato da atti di violenza fisica o da minaccia, non può di per sé ritenersi inequivocabilmente sintomatica di quello stato di inferiorità psichica che, ai sensi dell'art. 609 bis, comma 2 n. 1 c.p., rende invalido il consenso.