(massima n. 1)
Il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferioritā psichica o fisica č integrato da una condotta posta in essere con la piena consapevolezza della condizione di inferioritā della vittima e se l'azione sia conseguente ad induzione ed abuso. (La Corte ha altresė affermato che si ha induzione quando il soggetto passivo viene convinto a compiere od a subire l'atto sessuale, mentre si ha abuso quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima).