(massima n. 1)
Integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilitą di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontą contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima. (Nel caso di specie, l'imputato aveva accompagnato una propria dipendente in auto, con un pretesto connesso allo svolgimento del lavoro, e sostando lungo il percorso, contro la volontą della stessa, in un luogo appartato, l'aveva percossa e trattenuta con la forza, compiendo sulla stessa atti sessuali consistiti in toccamenti e baci, mentre si masturbava).